Il DLgs. 152/2006 e s.m.i. disciplina
l’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani
prevedendo l’emanazione di uno specifico regolamento che dovrà fissare i nuovi
criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani.
Considerato che il regolamento a
tutt’oggi non è stato ancora emanato, il Consorzio Conero Ambiente e Comune di
Camerano hanno deciso di dotarsi in via transitoria di propri criteri di natura
qualitativa e quantitativa al fine di disciplinare
questa materia.
Nello specifico ed in sintesi in data 12.07.2013
con la modifica del Regolamento di gestione rifiuti è stato approvato quanto
segue:
Criteri
qualitativi di assimilabilità
Sono assimilati
per qualità ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da
attività non domestiche che abbiano una composizione analoga a quella dei
rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili, come
dal seguente elenco (a titolo esemplificativo che potrà essere aggiornato,
individuando casi specifici - e rifiuti qualitativamente assimilati agli urbani
per i quali le utenze possono usufruire dei servizi di raccolta dei rifiuti
urbani stessi):
- imballaggi
primari e secondari, con esclusione di quelli terziari (di carta, cartone,
plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori
vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
- sacchi
e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
- accoppiati:
quali carta plastificata, carta metalluminata, carta adesiva, carta catramata,
fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti
e manufatti di vimini e sughero;
- paglia
e prodotti di paglia;
- fibra
di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli
e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri
e tessuti non tessuti;
- pelle
e simil-pelle;
- rifiuti
ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego
domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti
civili in genere;
- nastri
abrasivi;
- scarti
in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali
ad esempio scarti di caffè, scarti dell’industria molitoria e della
pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque
imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e di ortaggi,caseina,
sanse esauste e simili;
- scarti
di vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da
lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di
sgranatura e di trebbiatura e simili);
- residui
animali e vegetali provenienti dall’estrazione di principi attivi;
- accessori
per l’informatica, ovvero tutte quelle apparecchiature, componenti materiali e
parti che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina dei RAEE del
D Lgs 151/2005.
Criteri
quantitativi di assimilabilità
Sono
quantitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti
da utenze non domestiche, la cui produzione di rifiuti non superi determinate quantità (relative al rifiuto totale e al rifiuto residuo non riciclabile) indicate
nell’apposita tabella allegata al regolamento.
Tali quantità sono fissate sulla base del coefficiente di produttività
specifica (Kd) proprio di singole attività e/o gruppi di attività omogenei
sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti
prodotti. Tale coefficiente esprime il rapporto tra il quantitativo di rifiuti
annualmente prodotti e la superficie dei locali ed aree di formazione dei
rifiuti e si misura in kg/mq anno con minimi e massimi che fanno riferimento al
valore Kd del D.P.R. 158/99. Il coefficiente di produttività specifica
rappresenta l'indicatore presuntivo ovvero misurato, ove possibile, della
potenzialità di produzione rifiuti da parte delle diverse attività svolte nei
locali e nelle aree.
Le
quantità sono fissate tenendo a riferimento i seguenti limiti:
· quantità
relative al rifiuto residuo non riciclabile, destinato a smaltimento pari al 35%
del Kd massimo di cui al D.P.R. 158/1999.
· quantità
relative al rifiuto totale prodotto pari al 200% del Kd massimo di cui al
D.P.R. 158/1999.
Tale
misurazione sarà tradotta in una volumetria massima di contenitori assegnabili
ad ogni utenza e i rifiuti in eccedenza rispetto ai limiti quantitativi di assimilazione,
saranno considerati “speciali” e non potranno essere inseriti nel circuito
della raccolta dei rifiuti urbani e pertanto la ditta Produttrice dovrà
provvedere alla gestione degli stessi a propria cura e spese.