A
distanza di giorni dalla oramai famosa tempesta di neve ci sono ancora diversi fabbricati con
tettoie e coperture infrante, lamiere, tegole, pezzi di cemento, macerie
che spesso rappresentano un pericolo e un’apprensione in più in quanto
molte delle coperture crollate erano in eternit. Per
questo motivo in tutti gli edifici segnalati, nei giorni scorsi,
l’Ufficio Tecnico Comunale ha effettuato diversi sopralluoghi (in alcuni
casi anche con l’Asur), al fine di verificare direttamente le
situazioni e le azioni da intraprendere, per salvaguardare al massimo
tutti quei casi in cui potrebbero esserci problemi di tipo
igienico-ambientale e di salute pubblica.
A
seguito dei sopralluoghi sono state emesse diverse ordinanze ai
proprietari dei fabbricati nel quale in generale si indica di procedere
alla rimozione dei manufatti in eternit con smaltimento degli stessi nel
rispetto della normativa in materia (T.U. Ambientale n. 152/06, D.M.A.
29/07/04 n° 248 e D.M. n° 471 del 25.10.1999) rispettando le procedure
previste al punto 4 del D.M. 6 settembre 1994 (Programma di controllo
dei materiali di amianto in sede – procedure per la custodia e
manutenzione).
Nel dettaglio ogni proprietario deve:
1)
porre in essere tutte le misure finalizzate alla messa in sicurezza
del fabbricato al fine di eliminare il pericolo per la pubblica
incolumità derivante dalla inagibilità del fabbricato;
2)
provvedere alla bonifica della copertura del fabbricato costituita
da lastre di eternit crollata mediante rimozione dei materiali
contenenti amianto, a proprie cure e spese, secondo le seguenti
procedure e modalità previste dalla normativa vigente:
a)
predisporre ed inviare all’ Asur - Dipartimento di Prevenzione, entro
il termine di 20 giorni dalla notifica, un apposito “Piano di Lavoro” ai
sensi dell’ art. 256 del D.Leg.vo 81/08 ed individuare un’ idonea
impresa specializzata, rispondente ai requisiti di cui all’ art. 212 del
D.Leg.vo 3 aprile 2006 n.152, per provvedere alla rimozione ed allo
smaltimento dei materiali in amianto;
b)
effettuare le operazioni di bonifica mediante rimozione dei materiali
in amianto in conformità alla normativa vigente, avvalendosi,
sussistendo motivi di urgenza, del comma 5 del D.lgs.81/2008 che prevede
che possa non applicarsi l’obbligo di preavviso dei 30 giorni per la
presentazione del piano, ma in tal caso dovranno essere indicati il
giorno e l’ora di inizio delle attività, oltre alle informazioni
ordinarie previste dal medesimo art. 256 del citato D.Leg.vo 81/2008
all’ Asur - Area Vasta n.2 – Dipartimento Prevenzione;
c)
far pervenire al Comune, entro il termine di dieci giorni dalla
conclusione delle operazioni di cui ai punti precedenti, copia del
“Piano di Lavoro” e apposita certificazione comprovante l’avvenuta
bonifica dei materiali contenenti amianto presenti su fabbricato.
3)
Provvedere per il corpo di fabbrica che non ha subito il crollo,
qualora la copertura in lastre di eternit, non risultino danneggiate, a
proprie cure e spese, ad attuare le procedure previste al punto 4. del
D.M. 6 settembre 1994 (Programma di controllo dei materiali di amianto
in sede – procedure per la custodia e manutenzione) provvedendo alla
consegna del documento di valutazione dello stato di conservazione dei
materiali contenenti amianto, redatta a firma di un tecnico abilitato
con nomina formale di R.R.A. (Responsabile del Rischio Amianto) che
dovrà pervenire in Comune entro 30 giorni di dalla notifica della
presente;
4)
Rispettare le normative di sicurezza previste dal Decreto del
Ministro della Sanità del 06.09.94 e altre norme eventualmente
applicabili. Lo smaltimento dovrà avvenire in conformità alla normativa
vigente sui rifiuti contenenti amianto.
In
caso di non adempimento alle prescrizioni delle Ordinanze, si procederà
all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista
dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs 267/2000 e succ. integrazioni, ed
a valutare gli eventuali ulteriori provvedimenti esperibili ed
opportuni, ivi compresa l'eventuale esecuzione coattiva a spese dell'
obbligato e l'eventuale trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria
per le valutazioni del caso.
In
caso di demolizione totale/parziale o di rifacimento del fabbricato,
qualora lo strumento urbanistico preveda tale tipologia di intervento, è
necessario presentare idonea pratica edilizia conformemente al D.P.R.
380/2001 e ss.mm.ii. comprensiva della documentazione fotografica
dettagliata dello stato attuale, sempre fermo restando l’obbligo della
dimostrazione della regolarità del fabbricato.